Generalità
La legge federale sulla fusione (LFus) è entrata in vigore il 1° luglio 2004. Le nuove disposizioni hanno sostituito le regole precedenti, non articolate organicamente, e costituiscono il fondamento legale che consente di realizzare operazioni di ristrutturazione d’impresa.
In effetti la nuova legge non si interessa soltanto delle fusioni, bensì di quattro operazioni distinte di ristrutturazione, ossia fusione, scissione, trasformazione e trasferimento del patrimonio. Dette quattro operazioni consentono una successione a titolo universale e altri termini per il trasferimento di un patrimonio e della totalità dei diritti e delle obbligazioni che lo compongono con un unico atto, senza una forma specifica che regoli il trasferimento individuale di diversi elementi patrimoniali (iscrizione nel registro fondiario per gli immobili, consenso del creditore per l’assunzione di debiti, ecc.). Restano, tuttavia, alcune formalità da osservare nel quadro dell’attuazione di tale trasferimento.
Se le procedure di ristrutturazione previste dalla nuova legge sono relativamente complesse e dettagliate, va rilevato che le PMI possono beneficiare di un programma semplificato che richiede il consenso dell’insieme dei soci.
La nuova legge consente, inoltre, a talune condizioni, ristrutturazioni di impresa con entità all’estero.
In ultimo, le leggi fiscali sono state modificate al fine di ottenere, nella misura del possibile, la neutralità fiscale delle operazioni. Si noti che a decorrere da quest’anno (2009), è escluso l’addebito dei diritti d’imposta sui trasferimenti cantonali e comunali in relazione al trasferimento di immobili in caso di ristrutturazione d’impresa.
Fusione
La fusione consiste nella riunione di più entità aventi la medesima forma giuridica (ad esempio due società anonime) o forma giuridica diversa (ad esempio una società a responsabilità limitata e una società cooperativa), senza liquidazione delle stesse. Prima dell’entrata in vigore della LFus, tutti i soci delle diverse entità interessate ricevevano obbligatoriamente dei diritti societari dell’impresa ristrutturata, mentre ora il contratto di fusione può prevedere che i soci scelgano soltanto un rimborso, senza che siano loro conferiti diritti societari e lo stesso contratto può imporre detto rimborso.
Scissione
Si intende per scissione il trasferimento di una quota del patrimonio di una impresa a un’impresa che assume la quota stessa, dietro attribuzione di diritti societari. Può trattarsi di una divisione (l’insieme del patrimonio viene trasferito a due entità e l’entità trasferente viene sciolta) o di una separazione (viene trasferita soltanto una parte del patrimonio dell’impresa, la rimanenza permane in capo all’entità trasferente). Come per la fusione, la scissione avviene con una doppia continuità di patrimonio e dell’aspetto societario.
Trasformazione
La trasformazione è semplicemente un cambiamento di forma giuridica della società. In tal caso i rapporti giuridici ed economici dell’impresa, così come i contratti di lavoro o con i fornitori, permangono in vigore.
Trasferimento del patrimonio
Il nuovo istituto del trasferimento del patrimonio consente alle imprese di trasmettere la totalità o parte del proprio attivo e passivo espressamente catalogato a un’altra entità. È possibile immaginare molteplici operazioni necessarie alla ristrutturazione dell’impresa, ma il trasferimento del patrimonio permette ad esempio di costituire una filiale o una joint-venture (mediante conferimento in natura). In occasione di tali trasferimenti, i soci interessati non ricevono diritti societari quale contropartita.
Il notaio
Il notaio interviene:
• come coordinatore principale per la preparazione e l’organizzazione dell’insieme delle operazioni di ristrutturazione, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di altri professionisti (fiscalisti, amministratori fiduciari, ecc.);
• su mandato di una delle parti dell’operazione o dei loro consulenti, nello specifico per la redazione di contratti e per le operazioni che richiedono la forma di atto autentico, nonché per le richieste di iscrizione nel registro di commercio e fondiario.
In ogni caso, il notaio redige l’atto di fusione, scissione o trasformazione delle entità interessate. Talvolta redige, inoltre, un atto autentico di constatazione del trasferimento della proprietà immobiliare da presentare al registro fondiario. L’intervento del notaio può altresì essere richiesto in altri casi, laddove siano richieste modifiche statutarie in relazione alle operazioni di ristrutturazione (ragione sociale, modifica preventiva dell’oggetto sociale dell’entità trasferente, capitale sociale, ecc.) o lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’entità trasferente (nel caso di trasferimento del patrimonio).