L’imposizione fiscale delle persone fisiche
Philippe FRESARD, notaio e avvocato in Berna, e Manuel PIQUEREZ, notaio e avvocato in Porrentruy
Tutti i privati domiciliati in Svizzera, che vi soggiornano in permanenza, vi esercitano un’attività a fini di lucro o vi possiedono una proprietà immobiliare devono, in linea di principio, versare le imposte federali, cantonali, comunali ed ecclesiastiche. La Confederazione si limita ad applicare una imposizione fiscale sul reddito, mentre i cantoni e i comuni tassano i proventi e la sostanza.
L’imposta sui proventi
L’imposta sui proventi costituisce l’onere più significativo e grava sull’insieme del reddito del contribuente, ossia sui proventi dalle attività lucrative principali e accessorie, quelli a compensazione o di natura sostitutiva, le plusvalenze generate sulla sostanza, ecc. È consentito detrarre dai proventi lordi le spese che sono necessarie all’ottenimento degli stessi, sono inoltre consentite talune deduzioni di natura sociale, quale per le persone sposate alcune spese per i figli e i famigliari a carico. La tassazione del reddito viene imposta secondo delle aliquote fiscali, generalmente progressive. Nel caso di lavoratori stranieri, senza permesso di soggiorno, gli stessi sono soggetti, sia a livello cantonale che federale, a una ritenuta alla fonte, direttamente dedotta dal reddito generato dal lavoro, il che costituisce un’eccezione rispetto alla consuetudine svizzera.
L’imposta sulla sostanza
In materia di imposta sulla sostanza, la base di calcolo è rappresentata dal patrimonio netto del contribuente, previa deduzione di tutti i debiti, di qualsiasi natura, fermo restando che le aliquote di imposizione sono progressive e variano notevolmente in funzione dei cantoni e dei comuni.
Berna/Porrentruy, 30/01/2009