L’esecutore testamentario
Emmanuelle KAELIN MURITH e Sébastien SCHNEUWLY, notai in Bulle
L’esecutore testamentario è il soggetto indicato dal defunto, in una disposizione mortis causa, affinché questi compia le sue ultime volontà. La nomina di un esecutore testamentario è consigliabile soprattutto nel caso in cui la procedura successoria si preannunci difficile per la sua entità o per la natura dei beni in oggetto o ancora laddove si prevedano rapporti difficili tra gli eredi. Riportiamo di seguito un riepilogo delle caratteristiche dell’esecutore testamentario, dei suoi diritti e doveri e delle sue responsabilità.
L’esecutore testamentario come soggetto
La nomina di un esecutore testamentario rientra tra le ultime volontà e deve dunque figurare in un testamento o in un patto successorio.
Può essere nominata esecutore testamentario sia una persona fisica avente l’esercizio dei diritti civili (donna, uomo, più persone, il notaio rogante, ecc.) che una persona giuridica (una società). In generale la scelta cade su una persona di fiducia che agisce a titolo personale.
All’apertura del testamento, l’esecutore testamentario non è obbligato ad accettare l’incarico e può decidere entro un termine di 14 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’autorità competente, valendo la regola del silenzio assenso. L’esecutore potrà farsi consegnare un certificato attestante la veste di esecutore testamentario dall’autorità competente.
Diritti e doveri dell’esecutore testamentario
I diritti e i doveri dell’esecutore testamentario sono definiti, in prima istanza, dalla volontà del disponente. In assenza di una manifestazione di tale volontà, è la legge a intervenire per fissare i poteri dell’esecutore testamentario. In ogni caso, detto esecutore gode di ampi poteri di amministrazione e disposizione.
I diritti e i doveri dell’esecutore testamentario scaturiscono dall’accettazione dell’incarico e vengono meno una volta che lo stesso sia stato interamente compiuto. L’incarico principale consiste nell’adoperarsi affinché venga rispettata la volontà del defunto.
Assumendo l’incarico, l’esecutore testamentario deve innanzitutto redigere un inventario o disporre di un inventario della successione.
Spetta all’esecutore testamentario amministrare la successione, ovvero saldare i debiti, disporre i legati, assumerne gli oneri, con altresì la possibilità di costituire una fondazione (secondo la volontà del defunto) e predisporre la ripartizione dei beni. In aggiunta, qualora ciò si rendesse necessario per onorare i debiti del defunto o per la successione in materia di legati, lo stesso potrà vendere gli immobili direttamente sul mercato, anche senza il consenso degli eredi. Nella misura in cui ciò fosse utile all’adempimento del proprio incarico, l’esecutore testamentario potrà compiere atti tali da generare obblighi (come contrarre prestiti, sottoscrivere contratti, avviare una procedura esecutoria, ecc.), alienare i beni della successione, gravarli di diritti di pegno, cedere dei crediti, ecc.
L’esecutore testamentario può stare in giudizio nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento del proprio incarico. Solo l’esecutore testamentario può essere parte nelle procedure esecutive, mentre non assume tale ruolo nelle azioni successorie che oppongono gli eredi, né nelle azioni per rinuncia contro i legatari.
Per quanto attiene la ripartizione dei beni della successione, i poteri dell’esecutore testamentario sono più limitati. In effetti, non potrà che contribuire alla preparazione della ripartizione, proponendo agli eredi un progetto, ma senza il potere di sottoscrivere da solo il progetto stesso. L’esecutore deve pertanto conformarsi alla volontà degli eredi su tutti i punti su cui gli stessi raggiungono un accordo. In caso di disaccordo, l’esecutore testamentario potrà porre fine unilateralmente all’incarico o attendere che uno degli eredi adisca le vie legali.
Il compenso dell’esecutore testamentario può essere previsto dal testatore (ad esempio concedendogli un legato). In ogni caso, l’esecutore testamentario avrà diritto a un compenso equo, che dovrà tenere conto delle responsabilità assunte, degli oneri, dell’entità della successione e delle spese sostenute.
La responsabilità e la vigilanza sull’esecutore testamentario
L’esecutore testamentario è responsabile nei confronti degli eredi e deve adoperare la massima diligenza richiesta dalle circostanze. Al contempo, i mezzi di azione degli eredi nei confronti dell’esecutore testamentario sono estremamente deboli e si applicano per analogia le regole del mandato.
L’autorità non esercita alcuna vigilanza permanente sull’esecutore testamentario e, in linea di principio, interviene esclusivamente in caso di istanza depositata dagli eredi.
Per trovare la soluzione ottimale, consultate il vostro notaio.
Bulle, 01/01/2011