Le imposte sulla proprietà immobiliare
Philippe FRESARD, notaio e avvocato in Berna, e Olivier JACOPIN, notaio in St-Aubin NE
In materia immobiliare sono i cantoni ad aver implementato regimi fiscali particolari, ad esclusione della Confederazione.
L’acquisizione di beni immobili
Si tratta in primo luogo di diritti di registrazione proporzionali al prezzo di acquisto, percepiti presso l’acquirente al momento dell’operazione o in vista dell’iscrizione del trasferimento della proprietà nel registro fondiario.
Il possesso di beni immobili
Si tratta poi di un regime particolare che porta, per i proprietari che risiedono nel loro immobile, all’imposizione del valore detto locativo a titolo di provento, importo da cui è comunque possibile dedurre gli interessi annui relativi a prestiti ipotecari oltre che le spese di manutenzione annuali (il meccanismo è identico al livello di imposta federale diretta sul reddito); ciò si accompagna all’imposizione del valore fiscale dell’immobile (corrispondente, grosso modo, all’80% del valore commerciale) a titolo di patrimonio con, anche in questo caso, la deduzione dell’importo dei debiti ipotecari. A tutto ciò si aggiunge, pressoché ovunque, un’imposta fondiaria cantonale o comunale annua.
Il trasferimento di beni immobili (regime del plusvalore)
Merita in ultimo una citazione l’imposta sulle plusvalenze immobiliari, ossia un’imposta speciale che in linea di principio viene posta a carico del venditore sulla somma che corrisponde alla differenza tra i proventi della vendita e il prezzo di acquisizione maggiorato delle spese. In generale l’imposta sul plusvalore immobiliare decresce in funzione degli anni in cui la proprietà è stata posseduta. In Svizzera, questa imposta è assai particolare, giacché non esistono più imposte sulle plusvalenze da capitale (ad esempio realizzate nel quadro di operazioni in borsa).
Berna/St-Aubin, 05/04/2011