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/ Campi di attività / Diritto della famiglia e successorio

Il partenariato registrato

L’unione domestica registrata

Robert-Pascal FONTANET, notaio in Ginevra, e Emmanuelle KAELIN-MURITH, notaio in Bulle

In data 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha adottato la « legge federale sull’unione domestica registrata tra persone del medesimo sesso”, detta legge sull’unione domestica registrata, entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

Numerose innovazioni fondamentali

Questa legge si compone soltanto di 35 articoli ma modifica svariate disposizioni contenute nelle leggi sulla previdenza professionale, la nazionalità, il soggiorno e il permesso degli stranieri, l’asilo, la struttura giudiziaria, il diritto fondiario rurale, l’acquisto di immobili da parte di persone all’estero, i contratti assicurativi, le azioni giudiziarie per debiti e fallimenti, senza dimenticare gli effetti sulle disposizioni del codice civile in materia successoria, sul codice penale, su talune leggi fiscali e sulla legge federale in materia di diritto internazionale privato. In effetti, sono almeno 31 le leggi interessate!

Possono essere legate dalla cosiddetta “unione domestica registrata” soltanto le persone dello stesso sesso, secondo la terminologia ufficiale. Vale a dire che agli eterosessuali resta una sola scelta, tra sposarsi o meno.
Già da tempo, i notai offrivano ai conviventi, etero- o omosessuali, la possibilità di stipulare un contratto che avesse la forma di società semplice e contenesse disposizioni relative al regime matrimoniale, nei limiti di quanto consentito dal principio della libertà contrattuale. Tali contratti restano d’attualità per le coppie eterosessuali che decidono di non sposarsi o per le coppie omosessuali che non optano per l’unione domestica registrata. In tutti gli altri casi, è ormai la legge a disciplinare le diverse problematiche, pur mantenendo una certa flessibilità in materia di regime patrimoniale, come vedremo nel prosieguo.

Elementi principali della legge

Le condizioni e la procedura per l’unione domestica registrata hanno molti punti di contatto con quelli relativi al matrimonio, così come la successione ereditaria rispecchia ciò che accade tra i coniugi. Pertanto:

1. Ai sensi di detta legge, l’unione domestica, può porsi in essere soltanto tra persone maggiorenni (ossia che abbiano compiuto almeno il 18esimo anni di età), del medesimo sesso e capaci di intendere e di volere. Gli interessati non possono essere parenti stretti (né in linea diretta, né fratello e sorella).

2. Ovviamente non si può essere contemporaneamente coniugati e partner registrati. In aggiunta la regola stabilisce che vi sia un partner univoco, come per la monogamia!

3. L’unione domestica viene registrata da un funzionario di stato civile nel corso di una cerimonia pubblica, ma senza i tradizionali due testimoni. Non è prevista la possibilità di scegliere un cognome comune.

4. L’annullamento di tale unione è possibile per cause analoghe a quelle che conducono allo scioglimento del matrimonio e spetta al giudice pronunciarsi su richiesta comune delle parti o di un solo partner che possa provare che gli interessati hanno condotto vita separata per almeno un anno.

5. Gli effetti generali dell’unione domestica sono paragonabili a quelli del matrimonio, ma i partner si devono reciprocamente soltanto “assistenza e rispetto”, ai sensi dell’articolo 12, un concetto che differisce almeno in parte dalla nozione di “fedeltà e assistenza” in capo agli sposi, ai sensi dell’articolo 159 del codice civile.

6. È previsto un obbligo di mantenimento per i partner; l’abitazione comune (ossia l’equivalente della “abitazione coniugale”) è protetta; ciascun partner rappresenta la “comunione” (ritorneremo successivamente su questo termine) per i bisogni e le esigenze correnti della medesima durante la vita in comune, e i partner hanno il dovere di darsi reciproca comunicazione dei rispettivi redditi, beni e debiti.

Il regime patrimoniale

7. Il regime legale è quello della separazione dei beni.

8. Tuttavia i partner possono accordarsi su un regolamento definito per lo scioglimento dell’unione domestica registrata. Possono, nello specifico, pattuire che i beni siano suddivisi secondo le regole del regime di partecipazione agli acquisti, senza tuttavia che tale pattuizione possa incidere sulla porzione legittima dei discendenti di uno o dell’altro partner. In altre parole, questa pattuizione può intaccare la porzione legittima degli ascendenti. L’accordo deve avere forma di atto autentico.

Il regime di comunione dei beni non è previsto, ma è sempre consentita la costituzione di una società semplice tra i partner…

I rapporti famigliari e successori

9. Come accade ai coniugi, ciascun partner è tenuto a prestare assistenza all’altro in “maniera adeguata” nell’adempimento del proprio obbligo di mantenimento e nell’esercizio della potestà genitoriale in relazione ai figli. In caso di interruzione della vita in comune o dello scioglimento dell’unione domestica registrata, il giudice tutelare può autorizzare uno dei partner a mantenere rapporti personali con i figli dell’altro.

10. È fatto divieto di adottare o ricorrere alla procreazione assistita.

11. In materia successoria, l’assimilazione è totale: i diritti legali e riservati del coniuge sono identici, sia che si tratti di coniugi che di persone legate da un’unione domestica registrata. In aggiunta, così come il divorzio, lo scioglimento dell’unione domestica registrata ha per effetto che i coniugi/partner cessano di essere i legittimi eredi l’uno dell’altro e che tutte le disposizioni mortis causa stabilite prima dell’apertura della successione siano da considerarsi decadute.

12. In materia di previdenza professionale, ovvero il “secondo pilastro” nel linguaggio comune, il partner registrato ha, così come il coniuge, suoi diritti diretti rispetto all’istituto di previdenza a cui l’altro è iscritto (obbligatoriamente in caso di dipendenti salariati, facoltativamente in caso di lavoratori autonomi).

Altre leggi modificate

13. Nel diritto internazionale privato, i matrimoni tra omosessuali contratti all’estero sono riconosciuti come unioni domestiche registrate ai sensi del diritto svizzero.

14. Le misure di ricongiungimento familiare si applicano altresì al partner registrato di un rifugiato e ai figli minorenni.

15. Per quanto riguarda l’acquisto di beni immobili da parte di stranieri, il partner registrato è assimilato a un coniuge e, pertanto, non soggetto al regime di autorizzazione in caso di trasferimento a suo favore, con atto tra vivi o mortis causa.

16. In materia fiscale, i partner registrati che conducono vita comune sono considerati come i coniugi, presentano una sola dichiarazione dei redditi e i loro redditi sono cumulati.

17. In materia di assicurazioni sociali (in particolare per l’AVS), il partner registrato sopravvissuto è assimilato al vedovo.

18. Segnaliamo, just for fun, che due partner registrati, così come i loro congiunti e affini non potranno essere contemporaneamente membri del Consiglio federale o del Tribunale federale.

19. In ultimo, si noti che i cantoni hanno adeguato conseguentemente le rispettive legislazioni in materia procedurale, di organizzazione amministrativa e di diritto fiscale. Taluni cantoni, inoltre, dispongono di una legislazione amministrativa favorevole alle coppie omosessuali o eterosessuali non sposate, ma che ha tuttavia una portata simbolica, giacché le competenze cantonali sono alquanto limitate.

Il contenuto di questa comunicazione non può essere considerato come consiglio o consulenza giuridica o fiscale. Si invita pertanto a consultare il proprio notaio per ottenere informazioni più precise sul caso interessato.

Ginevra e Bulle, 19/12/2010

Consultare

  • La nuova legge sul nome
  • Il nuovo regolamento europeo sulla successione
  • Il mandato precauzionale
  • L’esecutore testamentario
  • Diritto della famiglia e successorio

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