Il nuovo diritto societario per la società a responsabilità limitata (Srl)
Pietro MOGGI, notaio e avvocato in Lugano, e Olivier JACOPIN, notaio in St-Aubin
Il nuovo diritto che disciplina la Srl è entrato in vigore il 1° gennaio 2008. La riforma, tesa a conferire a questa forma sociale le caratteristiche di un’autentica società di capitali, pur mantenendone l’aspetto personale, offre ai soci la facoltà di inserire diverse clausole opzionali nello statuto. A seguire un breve profilo delle principali novità introdotte:
a) La Srl può essere costituita da un unico socio (in precedenza era richiesto un minimo di due soci), che potrà altresì detenere più quote, laddove lo desiderasse.
b) Il capitale sociale minimo è mantenuto a 20’000 franchi, che però devono ora essere interamente liberati. Al contempo è stato abolito il limite massimo di 2’000’000 di franchi.
c) Il valore nominale delle quote sociali non può essere inferiore a 100 franchi (finora detto limite era fissato a 1’000 franchi).
d) Nel caso di una costituzione “qualificata” di una srl (conferimenti in natura, assunzione di beni, ecc.), sarà necessario rispettare le corrispondenti disposizioni per la società anonima (SA), nello specifico, e si tratta di un elemento di novità, producendo una relazione sulla costituzione e un rapporto di audit a cura di un revisore.
e) La responsabilità di ciascun socio è limitata, a seconda del caso, ai versamenti aggiuntivi connessi alla sua quota e previsti dallo statuto. In altri termini, la nuova Srl tutela interamente il socio contro qualsiasi responsabilità finanziaria personale.
f) L’atto di cessione di quote sociali, così come la promessa di cedere le stesse, può avere forma scritta, ma non richiede necessariamente un atto autentico.
g) La cessione delle quote sociali richiede l’approvazione dell’assemblea dei soci. La relativa deliberazione deve essere approvata da almeno i due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza del capitale sociale.
h) L’aumento di capitale sociale richiede una delibera dell’assemblea dei soci, mentre l’aumento stesso sarà poi attuato dai gerenti/amministratori (come per la SA) sotto forma di atto autentico.
i) Le disposizioni di diritto relative alla SA in materia di comunicazione obbligatoria in caso di perdita di capitale e sovraindebitamento si applicano per analogia alla Srl.
j) La Srl può acquisire quote proprie solo laddove disponga di fondi propri equivalenti all’importo necessario all’acquisizione e qualora il valore nominale dell’insieme delle quote sociali da acquisire non superi il 10% del capitale sociale.
k) È stato ampliato l’elenco delle disposizioni che devono essere indicate nello statuto per poter essere valide (ad esempio in tema di limitazioni della trasferibilità delle quote sociali, di diritti di compera e di prelazione, di quote sociali privilegiate, di obbligo di effettuare versamenti aggiuntivi, di diritto di uscita dalla società e di esclusione, di divieto di concorrenza), così come l’elenco dei poteri non trasmissibili dell’assemblea dei soci.
l) Il termine legale per la convocazione dell’assemblea è passato a 20 giorni (con la facoltà da statuto di ridurlo a 10 giorni).
m) Le deliberazioni dell’assemblea possono essere adottate anche per iscritto, in assenza di richiesta di discussione da parte di un socio.
n) Ciascun socio uscente resta tenuto ai versamenti aggiuntivi previsti dallo statuto nei successivi tre anni.
o) Salvo disposizione in senso contrario, ciascun gerente può individualmente rappresentare la società di fronte a terzi e in presenza di più gerenti spetta all’assemblea nominare un presidente.
p) Almeno una persona autorizzata a rappresentare la società (gerente o amministratore) deve essere domiciliato in Svizzera.
q) I poteri non trasmissibili e inalienabili dei gerenti sono ora chiaramente definiti, colmando così una lacuna del precedente diritto.
r) Per quanto attiene la revisione dei conti, il nuovo diritto delle Srl (come quello delle SA) prevede una ripartizione tra Srl “grandi” e “medie” soggette rispettivamente a revisione ordinaria e limitata. In taluni casi le società possono rinunciare alla revisione.
Le Srl in essere hanno l’obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2009. Tuttavia, la questione dell’organo di revisione deve essere risolta prima del 31 dicembre 2008. I notai della rete swisNot sono a vostra completa disposizione per una consulenza personalizzata.
Lugano e St-Aubin, 01.01.2011