Il diritto delle fondazioni
Il diritto delle fondazioni
Philippe FRESARD, notaio e avvocato in Berna, e Robert-Pascal FONTANET, notaio in Ginevra
Il Codice civile svizzero dedica soltanto diciotto articoli al diritto delle fondazioni. La fondazione è una persona giuridica disciplinata da uno statuto e costituita con atto autenticato in cui una persona attribuisce importi talvolta considerevoli, mentre è ancora in vita o a seguito del proprio decesso, al fine di perseguire e realizzare un determinato scopo. Le fondazioni sono soggette a un’autorità di vigilanza, ad esclusione delle fondazioni di famiglia e le fondazioni religiose. Le fondazioni (ordinarie) possono avere un fine economico. Le fondazioni possono solamente essere abrogate a causa di una decisione statale.
In data 2006 e 2008 sono entrate in vigore modifiche di ordine civile e fiscale, nello specifico:
Diritto civile
Modifica dello scopo della fondazione
Il fondatore (o i fondatori in caso di più soggetti) possono richiedere la modifica parziale o totale dello scopo della fondazione nelle seguenti condizioni:
– L’atto di costituzione della fondazione deve prevedere espressamente la possibilità di modificare susseguentemente lo scopo (escludendo in tal modo dall’ambito di applicazione della disposizione le fondazioni costituite ai sensi del diritto vigente prima della riforma);
– Il fondatore deve presentare una richiesta di modifica quando è ancora in vita oppure in una disposizione mortis causa; la modifica non può avere luogo prima che sia decorso un termine di 10 anni dalla costituzione della fondazione o dalla data dell’ultima modifica dello scopo della fondazione.
Il diritto in capo al fondatore di modificare lo scopo della fondazione è limitato nel caso in cui lo scopo iniziale sia di interesse pubblico (di pubblica utilità, di pubblico servizio); in tal caso il nuovo scopo deve in ogni caso essere di interesse pubblico.
La variazione dello scopo di una fondazione di famiglia, ecclesiastica o di previdenza non rientra nell’ambito di applicazione delle nuove disposizioni.
Organo di revisione obbligatorio
Il nuovo diritto delle fondazioni introduce il principio dell’obbligatorietà per le fondazioni di un organo di revisione, ovviamente indipendente dalla fondazione stessa. In relazione all’entità della fondazione, la revisione potrà assumere forma ordinaria o limitata. Ciò nonostante, il consiglio di una fondazione di minore importanza può richiedere all’autorità di vigilanza una deroga all’obbligo di nominare un organo di revisione, deroga che potrà essere revocata in qualsiasi momento.
Le fondazioni di famiglia o ecclesiastiche non sono soggette a tale requisito.
Sovraindebitamento / insolvenza
Sotto l’egida del nuovo diritto, il consiglio di fondazione ha l’obbligo di comunicare all’autorità di vigilanza un eventuale sovraindebitamento o un’insolvenza, verificati all’occorrenza dall’organo di revisione. Spetterà poi all’autorità di vigilanza ordinare che vengano intraprese le misure necessarie.
Registro di commercio
Dovranno essere comunicati al registro di commercio tutti i soggetti autorizzati a rappresentare la fondazione con i rispettivi poteri di firma, così come tutti i membri del consiglio di fondazione che non sono autorizzati a firmare e dell’organo di revisione.
Considerazioni fiscali
Il plafond di deduzione fiscale delle donazioni consentite in favore di fondazioni di pubblica utilità esenti da imposta è del 20% del reddito (o utile) netto per quanto attiene l’imposta federale diretta.
Per quanto riguarda, invece, l’imposta sul valore aggiunto (IVA), i nuovi criteri consentono di distinguere tra sponsorizzazioni soggette a IVA e donazioni che risultano esenti.
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Berna et Ginevra, 12/12/2010