1. Inventario dei beni degli sposi o dei partner registrati
Gli sposi o i partner registrati possono rivolgersi al notaio affinché questi allestisca un inventario dei loro beni. Questo atto notarile serve – essenzialmente – quale mezzo di prova e di informazione per i coniugi o per i partner registrati così come è utile, in certi casi, a informare terze persone sulla titolarità rispettiva dei beni che vi figurano (beni appartenenti all’uno, beni appartenenti all’altro) e sul loro valore economico. Generalmente allegato a un contratto di matrimonio, può altresì essere allestito quale atto a sé stante.
2. Contratto di matrimonio volto all’adattamento o alla modifica del regime matrimoniale o della convenzione sui beni per i partner registrati
È necessario regolare le relazioni patrimoniali delle coppie che si uniscono in matrimonio o che si legano tramite partenariato registrato. Va da sé che la legge (Codice civile svizzero o Legge federale sul partenariato registrato) prevede un regime di base per ciascuno dei due casi: per le coppie sposate il regime della partecipazione agli acquisti, per i partner registrati il regime della separazione dei beni. Le coppie -eterosessuali o omosessuali- hanno piena facoltà di modificare il regime legale applicabile. Si tratta in tal caso di concludere un contratto di matrimonio, rispettivamente una convenzione sui beni, nella forma dell’atto notarile. In questo modo, possono procedere a degli adattamenti puntuali del regime ordinario o adottare un altro regime secondo le modalità proprie alla loro situazione. Possono così optare per il regime della comunione dei beni o della separazione dei beni (coppie sposate), oppure per regole specifiche, ad esempio simili a quelle della partecipazione agli acquisti (partner registrati). Va notato che il diritto dei nomi di famiglia ha subito una piccola rivoluzione il 1° gennaio 2013, mentre il matrimonio per tutti entra in vigore il 1° luglio 2022. Da quella data in poi, nessuna unione registrata potrà più essere registrata in Svizzera. I unioni registrate prima del 1° luglio 2022 possono, in qualsiasi momento, dichiarare insieme di voler convertire la loro unione registrata in un matrimonio. Le unioni domestica registrate concluse all’estero da coppie di sesso diverso saranno ora riconosciute in Svizzera come unioni domestica registrate.
3. Misure di pianificazione successoria (donazione, anticipo ereditario, testamento, patto successorio)
La donazione è un contratto mediante il quale una persona cede l’integralità o parte dei suoi beni, senza corrispondente controprestazione, in opposizione alla vendita. Se l’oggetto della donazione è un bene immobiliare, il contratto deve essere allestito in forma pubblica davanti al notaio.
L’anticipo ereditario è una liberalità (donazione, dote, corredo, rinuncia al credito e altri analoghi vantaggi) fatta da una persona a uno o più dei suoi eredi legali, mediante anticipazione sulla sua parte di eredità, allo scopo di creare, assicurare o migliorare le condizioni di esistenza del beneficiario. Se l’acconto sulla quota ereditaria ha per oggetto un immobile, è necessaria la stesura di un contratto notarile.
Il testamento è un documento che permette di formalizzare le “ultime volontà”, per esempio di prevedere un’altra attribuzione dei beni rispetto a quella prevista dalla legge. Il testamento può essere redatto in forma pubblica, scritto quindi da un notaio, o in forma olografa (in questo caso deve assolutamente essere interamente scritto a mano, datato e firmato a mano dal testatore).
Il patto successorio è un contratto fra due o più persone, tipico del diritto svizzero, che permette di adottare disposizioni per causa di morte, alla stregua di un testamento, che deve tuttavia essere obbligatoriamente redatto nella forma pubblica, davanti a un notaio. Vi sono due tipologie di patto successorio: i patti d’attribuzione e quelli di rinuncia. Di principio, le disposizioni adottate in un patto successorio non possono essere modificate o annullate, se non previo consenso di tutte le parti all’atto.
Prima di pensare alla sua successione può essere utile di prendere misure in vista di sua incapacità di discernimento per mezzo di un mandato precauzionale.
4. Liquidazione successoria (certificato ereditario, inventario, divisione)
Il notaio incaricato di liquidare una successione deve svolgere numerosi compiti, segnatamente::
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compilare l’inventario della successione e inoltrare la dichiarazione di successione presso l’amministrazione fiscale. L’inventario è un atto notarile che enumera l’insieme dei beni che compongono la successione del defunto (attivi e passivi) e dà atto della sua devoluzione;
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redigere con atto pubblico il certificato ereditario che permette agli eredi di legittimarsi presso terzi (banche, assicurazioni, registro fondiario, ecc.);
- preparare la divisione dei beni appartenenti alla successione;
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infine, eseguire la divisione, segnatamente chiudendo e ripartendo i conti bancari, modificando l’iscrizione a registro fondiario dei beni immobili, ossia trasferire la proprietà di tutto quanto apparteneva al defunto agli eredi e ai legatari.
5. Esecuzione testamentaria
Il vostro notaio è la persona ideale, per il legame di fiducia che vi unisce e per le sue competenze professionali, per assumere il ruolo di esecutore testamentario della vostra successione.