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Liquidazione parziale indiretta e trasposizione

Liquidazione parziale indiretta e trasposizione

Jean-Frédéric MARAIA, avvocato fiscalista in Ginevra

Per il diritto fiscale svizzero, gli utili di capitale realizzati su elementi appartenenti alla sostanza privata di un contribuente residente in Svizzera sono esenti dall’imposta sul reddito a livello federale e cantonale (nei cantoni, gli utili immobiliari sono tuttavia soggetti alla relativa imposta speciale). Tali utili devono essere distinti dai redditi che rappresentano dei redditi della sostanza, che sono pienamente imponibili.

I casi di liquidazione parziale indiretta e trasposizione costituiscono precisamente dei redditi della sostanza mobiliare imponibili. Nella pratica, il problema consiste nel fatto che, per il contribuente singolo, le operazioni che portano a una liquidazione parziale indiretta o a una trasposizione appaiono a priori come delle transazioni che generano un utile di capitale, poiché si tratta di trasferimenti di titoli, contro remunerazione. È pertanto necessario definire le condizioni della liquidazione parziale indiretta e della trasposizione.

Condizioni della liquidazione parziale indiretta e della trasposizione

Fino alla fine dell’anno 2006, le basi teoriche della liquidazione parziale indiretta e della trasposizione poggiavano sull’articolo 20 cpv. 1 lettera c LIFD che, in quanto norma di appartenenza economica, permetteva di includere i redditi che ne derivavano. La giurisprudenza fissava le condizioni di realizzazione di questi due tipi di reddito di sostanza. In pratica, si aveva una trasposizione quando dei titoli facenti parte della sostanza privata di un contribuente erano conferiti a una società controllata da quest’ultimo, ricevendo in contropartita dei valori esenti, ad esempio capitale sociale nominale o prestiti. La liquidazione parziale indiretta si verificava invece quando un contribuente vendeva dei titoli appartenenti alla propria sostanza privata a una persona fisica o giuridica assoggettata al principio del valore contabile e il prezzo di vendita era finanziato dall’acquirente con mezzi della società venduta.

Una svolta è avvenuta nel 2004, quando il Tribunale Federale, discostandosi dalla sua giurisprudenza, comprendeva nei casi di liquidazione parziale indiretta i casi in cui il prezzo veniva saldato non mediante gli utili esistenti della società ceduta, ma mediante utili futuri (decisione dell’11 giugno 2004, DTF, RDAF). Tale decisione, molto controversa, ha costretto il legislatore a correggere il tiro fissando nella legge le condizioni precise della liquidazione parziale indiretta e anche della trasposizione (dall’1/1/2007 sul piano federale [imposta federale indiretta] e dall’1/1/2008 sul piano cantonale armonizzato [imposte cantonali e comunali]).

Si ha una liquidazione parziale indiretta quando:

1. una partecipazione pari ad almeno il 20% del capitale di una società (di capitali o cooperativa) viene ceduta; tale condizione viene altresì soddisfatta qualora più partecipanti procedano in comune alla vendita di tale partecipazione o qualora più partecipazioni rappresentanti insieme almeno il 20% siano vendute nel corso di cinque anni;

2. la vendita rappresenta un trasferimento dalla sostanza privata alla sostanza commerciale di un’altra persona fisica o di una persona giuridica;

3. al momento della vendita esiste sostanza non utilizzata nelle attività aziendali che potrebbe essere distribuita ai sensi del diritto commerciale;

4. detta sostanza è distribuita nel corso di cinque anni;

5. la distribuzione si attua con la partecipazione del venditore (ossia il venditore sa o dovrebbe sapere che dei mezzi saranno prelevati dalla società per finanziare il prezzo di acquisto e che gli stessi non gli saranno restituiti).

Il reddito imponibile corrisponde quindi all’importo della sostanza non necessaria alle attività aziendali, passibile di essere distribuita, in essere al momento della vendita e distribuita nel corso dei cinque anni. Una liquidazione parziale indiretta è dunque esclusa se il prezzo viene finanziato mediante utili futuri. Inoltre, il termine di cinque anni limita, a livello temporale, la considerazione del comportamento dell’acquirente nella valutazione della condizione di distribuzione. Peraltro, dopo l’introduzione del principio di apporto di capitale nel 2011, l’imposizione del reddito avviene sulla base della contabilizzazione della distribuzione nella società di capitali o nella società cooperativa di cui si cedono i diritti di partecipazione.

Si noti che nella pratica, i contribuenti devono affrontare sempre un problema significativo che consiste nel determinare la sostanza non necessaria alle attività aziendali. Questa difficoltà è accentuata dal fatto che, secondo la circolare dell’AFC n. 14 del 7/11/2007 (disponibile sul sito dell’AFC), l’esistenza di tale sostanza non si riferisce solo alla società alienata, ma anche alle società che sono raggruppate sotto la sua direzione unica.

Per quanto attiene alla trasposizione, secondo il nuovo diritto si verifica se:

1. viene trasferita una partecipazione pari ad almeno il 5% del capitale di una società (di capitali o cooperativa); tale condizioni viene altresì soddisfatta se più partecipanti effettuano un trasferimento in comune;

2. il trasferimento pone in essere un passaggio dalla sostanza privata alla sostanza commerciale di una società di persone o di una persona giuridica;

3. il venditore o la persona che effettua il conferimento detiene una partecipazione pari ad almeno il 50% nel capitale della società acquirente dopo il trasferimento;

4. il totale della controprestazione ricevuta supera il valore nominale della partecipazione trasferita.

Attualmente, mediante i limiti del 5% e del 50%, i casi di trasposizione sono definiti più chiaramente che non in passato. Peraltro, fino al 2010, era possibile evitare una trasposizione in caso di apporto di una partecipazione da parte di un’azionista a una società holding da lui controllata, mediante la contabilizzazione nel conto di riserva (aggio) della parte della controprestazione eccedente il valore nominale dei titoli trasferiti. Dopo l’introduzione del principio dell’apporto di capitale, una soluzione analoga è possibile, ma l’eccedenza deve essere contabilizzata nel conto “altre riserve” (e non nel conto del capitale o nel conto delle riserve da apporti di capitale).

Geneva, 28.02.2011

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