L’imposta preventiva e le convenzioni sulla doppia imposizione
Philippe FRESARD, notaio e avvocato in Berna, e Olivier JACOPIN, notaio e avvocato in St-Aubin
L’imposta preventiva
L’imposta preventiva è un’imposta federale percepita alla fonte sul rendimento dei capitali di tipo mobiliare. Di norma sono soggetti a imposta preventiva gli interessi sugli averi in banca e le obbligazioni, i dividendi e tutte le prestazioni pecuniarie o valutabili in contanti versate (in franchi svizzeri) agli azionisti. Il tasso dell’imposta preventiva è del 35%. I beneficiari dei prodotti dei capitali che si risiedono in Svizzera possono richiedere il rimborso dell’imposta preventiva, nella misura in cui versano le relative imposte sulla sostanza, il reddito o gli utili. Per le persone domiciliate all’estero, l’imposta preventiva non è retrocessa (nella sua totalità o in parte), salvo i casi previsti da convenzioni sulla doppia imposizione sottoscritte tra la Svizzera e lo stato in cui è domiciliato l’interessato.
Le convenzioni sulla doppia imposizione
Nel quadro delle relazioni con la vicina Francia, ovviamente esiste una convenzione che mira a escludere gli effetti negativi della doppia imposizione tra la Svizzera e la Francia stessa, in materia di imposizione delle persone fisiche e giuridiche (convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione elvetica e la Repubblica francese al fine di evitare le doppie imposizioni sui redditi e sulla sostanza, ivi compresa l’integrazione del 22 luglio 1997).
Berna/St-Aubin, 10/02/2015