La nuova legge sul nome a partire dal 1° gennaio 2013
Dominique BOYER, notaio a Ginevra
La riforma legislativa che mira all’uguaglianza tra uomini e donne in materia di nome è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.
Le principali novità in materia di diritto al nome risiedono nelle modifiche che riguardano la scelta dei coniugi sul loro nome (o nomi) durante il matrimonio e le possibilità di scelta su quello dei loro figli.
A ciascuno il proprio nome… in linea di principio
D’ora in poi, la regola è che ogni coniuge mantiene il suo nome da celibe, e l’eccezione è chiedere all’ufficiale di stato civile di usare un cognome comune.
Per i matrimoni celebrati dal 1° gennaio 2013, la nuova legge non permette più alla moglie di portare un doppio nome (cioè il nome da nubile che precede il nome di famiglia, in questo caso il nome del marito). Tuttavia, le persone sposate prima di tale data che avevano scelto di portare il doppio nome possono mantenerlo.
Non è vietato – ma semplicemente non è ufficiale – usare i nomi di entrambi i coniugi, sillabati, nella vita quotidiana.
Il nome dei bambini e la sua modifica
Per quanto riguarda i figli, essi acquisiscono o il cognome comune scelto dai loro genitori o, se i genitori hanno un cognome diverso, il cognome di uno dei genitori come l’hanno scelto al momento del loro matrimonio. Va notato, tuttavia, che se il bambino ha raggiunto l’età di dodici anni al momento del matrimonio dei genitori, non è possibile cambiare il cognome del bambino senza il suo consenso.
Se i genitori non sono sposati, il bambino acquisisce generalmente il nome della madre non sposata, come era il caso fino al 31 dicembre 2012. Tuttavia, se entrambi i genitori esercitano l’autorità parentale, possono fare una dichiarazione congiunta entro un anno dalla concessione dell’autorità parentale congiunta affinché il bambino porti il cognome del padre.
I genitori non sposati che avevano l’autorità parentale congiunta al momento dell’entrata in vigore della nuova legge il 1° gennaio di quest’anno hanno la possibilità, entro un anno, cioè entro il 31 dicembre 2013, di fare una dichiarazione congiunta che il loro bambino porterà il cognome del padre. Questo vale con il consenso del bambino se ha almeno dodici anni.
Cambio di nome successivo
Un coniuge che ha cambiato il suo nome al momento della conclusione di un matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 2013 può in qualsiasi momento dichiarare all’ufficiale di stato civile di voler riprendere il suo nome da celibe. Di conseguenza, non esiste più un cognome comune. In questo caso, è possibile – ma non obbligatorio – cambiare il cognome di un bambino dal precedente cognome comune dei genitori al cognome del genitore che ha ripreso il suo unico nome. Ciò avviene tramite una dichiarazione ad hoc all’ufficiale di stato civile entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della legge, cioè fino al 31 dicembre 2013. Anche in questo caso, tale dichiarazione deve essere basata sul consenso del bambino stesso se ha raggiunto l’età di dodici anni.
Alla morte di uno dei coniugi, la legge permette al coniuge superstite di riprendere il suo nome da celibe in qualsiasi momento, se la coppia aveva scelto il nome del defunto come cognome comune.
Dopo il divorzio, il coniuge che ha cambiato il suo nome al momento del matrimonio può dichiarare in qualsiasi momento all’ufficiale di stato civile di voler riprendere il suo unico nome.
Il nome dei partner registrati
I partner registrati hanno ora anche la possibilità di scegliere un cognome comune. Questo può essere il nome non sposato di uno dei due partner.
Per quanto riguarda le persone la cui unione è stata registrata prima del 1° gennaio 2013, seguendo la regola vigente per le persone sposate, esse possono dichiarare di voler scegliere come cognome comune il nome non coniugale dell’uno o dell’altro dei partner, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della legge, cioè fino al 31 dicembre 2013.
Ginevra, 01/03/2013